Art. 2.
(Requisiti, incompatibilità e indennità).

      1. Il Garante è organo monocratico nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti dei minori.
      3. L'ufficio del Garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può svolgere attività politiche.
      4. Il Garante, se dipendente di una amministrazione pubblica, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
      5. Il Garante è nominato per sette anni e non può essere confermato.
      6. Al Garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al 90 per cento di quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.